Per la sostituzione o l’installazione di infissi e serramenti ci sono diverse opportunità di risparmio, dall’IVA sugli infissi agevolata fino al 4% ai bonus casa con gli incentivi fiscali.
I requisiti richiesti e le modalità di applicazione dell’IVA agevolata sugli infissi creano però sempre confusione. Le percentuali di IVA da poter applicare sono 3: ordinaria al 22%, agevolata al 10% e agevolata al 4%.
Per elaborare una fattura corretta ed evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate è fondamentale conoscere quanto è l’IVA sugli infissi in base al tipo di lavoro ed effettuare calcoli precisi per consentire al cliente di usufruire dei vantaggi previsti dallo stato.
In questa guida pratica abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per conoscere come si applica l’iva sui serramenti, valutando caso per caso e fornendo consigli su come fare la pratica Enea e compilare in maniera corretta tutta la documentazione.
Prima, però, di descrivere le varie casistiche sull’applicazione dell’IVA sugli infissi, è necessario fare una premessa che consente di comprendere come vengono classificati i prodotti che riguardano gli infissi.
Lo Stato, infatti, distingue due principali categorie di prodotti per quanto riguarda gli immobili: i beni significativi, che prevedono l’aliquota al 22% e le parti staccate, che hanno invece l’applicazione dell’IVA al 10%.
Cosa sono i beni significativi
Secondo quanto stabilito dal D.M 29 dicembre 1999, i beni significativi di un immobile sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Fatte salve alcune eccezioni che scopriremo nella guida per l’IVA sugli infissi, su questi beni si applica tassativamente l’IVA al 22%.
Cosa sono le parti staccate degli edifici
Stabilito cosa sono i beni significativi di un edificio, è fondamentale sapere che a questo elenco ne va aggiunto un altro che riguarda le cosiddette parti staccate che, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 15/E del 12 luglio 2018, hanno l’IVA al 10%.
Rientrano in questa categoria tutti i beni forniti nel processo di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a destinazione abitativa e inseriti in un contratto di fornitura e posa, che non sono inclusi nell’elenco dei beni significativi.
Nello specifico le parti staccate sono:
- tapparelle;
- scuri;
- veneziane;
- zanzariere;
- inferriate e grate di sicurezza;
- controtelai ed elementi di finitura.
Gli elementi che non rientrano tra i beni significativi potrebbero anche essere strutturalmente legati all’infisso, come succede per gli infissi monoblocco, perché sono fissati e realizzati insieme o perché, senza l’uno, l’altro non può funzionare.
In questo caso si applica un’IVA mista. Per risolvere il problema e non rischiare sanzioni, è fondamentale inserire in fattura la specifica “non strutturale” che consente di ridurre l’IVA al 10% sugli infissi, che viene così certificata da un professionista e non può esserci rivalsa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che anche i servizi di posa e montaggio vengono inseriti in questa sezione e possono quindi applicare agli infissi l’IVA al 10%.
Come si calcola il valore dei beni significativi
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il valore del bene significativo è la somma del costo delle materie prime e della manodopera necessarie per la realizzazione del prodotto. Per calcolare in maniera corretta l’applicazione dell’IVA sulle finestre bisogna valutare il valore dei beni significativi, perché dal conteggio va escluso il ricarico. Va dunque valutato in fattura questo aspetto, anche per avere più chance di poter applicare un’IVA più bassa sui serramenti.
Se la sostituzione degli infissi usufruisce anche dei bonus infissi, è indispensabile sapere quali sono i requisiti e quali sono le modalità per elaborare e consegnare la documentazione utile al riconoscimento dell’agevolazione.
Per un’azienda produttrice di serramenti ed infissi, per determinare il valore del bene vengono conteggiati anche i costi indiretti, ossia gli ammortamenti per macchinari e affitti. Sono esclusi dal calcolo i costi amministrativi e di distribuzione del prodotto.
Per un’azienda che invece rivende i serramenti, stabilire il valore del bene significativo è più semplice, perché corrisponde al prezzo d’acquisto, che non va confuso con il prezzo di vendita. Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti il margine del Mark Up, ossia il venditore, va escluso dal valore totale del bene significativo.
Se ad esempio si acquista un serramento a 1.000€ e viene rivenduto a 1.300€, la cifra del bene significativo è di 1.000€ e i 300€ di ricarico vanno a confluire nell’aliquota iva per la sostituzione di infissi al 10%.
Diminuisce così il valore del bene significativo e aumenta quello della posa e dei servizi, con maggiori probabilità di poter applicare all’intera fattura l’IVA al 10%.
IVA sugli infissi: come si applica
Dopo aver chiarito come riconoscere le parti significative e le parti staccate degli infissi, valutiamo caso per caso la percentuale di IVA da applicare su porte e finestre.
IVA su infissi prima casa
L’IVA per gli infissi sulla prima casa è agevolata al 4% sul serramento, sugli accessori e sui servizi collegati, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 633/1972. L’agevolazione si applica sia su nuova costruzione sia su un immobile da ristrutturare e/o ampliare, a patto che, al termine dei lavori, la parte ampliata non costituisca unità immobiliare a sé e che l’edificio non diventi bene di lusso.
IVA su infissi per nuova costruzione, non prima casa
Si può avere un’IVA al 4% o al 10%.
Il 4% si applica sulla sola fornitura di serramenti, o sulla fornitura + posa in opera dei serramenti per un’impresa che costruisce e poi rivende.
Il 10% si applica, invece, sulla fornitura e la posa in opera di serramenti per soggetti differenti dall’impresa edile che costruisce per rivendere.
IVA su serramenti per immobili rurali
Se i serramenti e le finestre sono destinati alla costruzione di un edificio rurale ad uso abitativo del proprietario del terreno o di chi lo coltiva, l’IVA è al 4%.
IVA su edifici Tupini
I fabbricati Tupini sono immobili costituiti sia da unità abitative sia da negozi o uffici, con specifiche limitazioni:
- non devono essere edifici di lusso;
- almeno il 50% dei piani oltre il primo devono essere unità abitative;
- non più del 25% delle unità sopra il piano terra dev’essere destinato a negozi.
Questa tipologia di fabbricati usufruisce dell’IVA sugli infissi al 10% sia per la sola fornitura sia per la fornitura e la posa in opera.
IVA su infissi per manutenzione
Se la sostituzione o la riparazione degli infissi rientra in attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, si applica l’IVA al 10% sia per i beni sia per i servizi di manutenzione collegati, con l’eccezione di una parte della quota del valore dei beni significativi, alla quale verrà applicata l’IVA al 22%.
IVA su infissi per ristrutturazione e restauro
Se l’immobile è oggetto di restauro o di riqualificazione energetica si applica l’IVA al 10%, sia sui beni significativi sia sui servizi ad essi correlati, anche senza contestuale posa in opera.
L’unico vincolo è avere il titolo abitativo, ossia quell’insieme di pratiche amministrative necessarie, in edilizia, per eseguire qualunque tipo di intervento riguardi un immobile.
IVA sulle opere di urbanizzazione
L’urbanizzazione è la realizzazione di tutti quegli impianti e servizi necessari a rendere abitativo un edificio.
In questo caso agli infissi si applica l’IVA al 10%, per interventi di fornitura di serramenti e di fornitura e posa in opera dei serramenti.
Quando l’IVA sugli infissi è al 22%
L’IVA sugli infissi rimane al 22% nelle seguenti situazioni:
- fornitura di serramenti con o senza posa in opera su case di lusso;
- fornitura di serramenti con o senza posa in opera per la realizzazione di uffici o altre tipologie di immobili che non rientrano nelle situazioni sopra elencate;
- fornitura di serramenti anche con posa in opera per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che non hanno destinazione abitativa;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’installazione di sole finestre, senza posa in opera contestuale su immobili con destinazione abitativa.
Come fatturare l’IVA sugli infissi
Per fatturare in maniera corretta la fornitura e la posa di serramenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un edificio abitativo, è necessario separare il valore dei beni significativi dai beni e servizi prestati congiuntamente.
L’IVA è infatti al 10% su beni e servizi forniti in contemporanea all’installazione e su un’uguale quota del valore significativo del bene.
Deve invece figurare al 22% l’IVA sulla quota residua dei beni significativi.
Se il valore dei servizi e dei beni non significativi supera il valore del bene significativo, l’intera fattura avrà l’IVA al 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha indicato anche le modalità di inserimento del ricarico, che si ottiene calcolando la differenza tra il costo di produzione del bene e il prezzo di vendita. Tale cifra va inserita sotto la voce “manodopera”.
Se l’intervento interessa, invece, solo le parti staccate dell’infisso, l’intera fattura avrà un’iva al 10%. Si consiglia di specificare nella fattura i dettagli delle singole voci, così è tutto più chiaro ad un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate, scongiurando rivalse sulla fattura.
Esempi di fatturazione dell’IVA sui serramenti
Alla luce di quanto sopra indicato, valutiamo alcune casistiche per quanto riguarda la fatturazione.
Caso 1. Il valore degli altri beni supera il valore significativo dell’infisso.
In questo caso la percentuale d’IVA da considerare è al 10%. Per avere la certezza del riconoscimento dell’IVA agevolata il consiglio è di indicare sempre in fattura se il bene è strutturalmente o non strutturalmente integrato al serramento oggetto dell’intervento.
In tabella riportiamo un esempio di fattura di questo tipo:
1 Finestra come bene significativo | € 1.00,00 |
1 Cassonetto e accessori – non strutturalmente integrati al serramento | € 300,00 |
1 Zanzariera – non strutturalmente integrati al serramento | € 100,00 |
1 Grata di sicurezza – non strutturalmente integrati al serramento | € 200,00 |
Posa e servizi | € 800,00 |
Totale imponibile | € 2,400 |
IVA al 10% su parti staccate – posa e servizi pari a € 1.400,00 | € 140,00 |
IVA al 10 % sul valore intero del serramento (considerando che in questo caso il suo importo totale è minore) |
€ 100,00 |
Totale fattura | € 2.640,00 |
Caso 2. Il valore del serramento non supera il valore del bene significativo
In questo caso si applica l’IVA mista, perché bisogna distinguere tra il valore del bene significativo e il costo dei servizi e della posa.
Le parti staccate e tutti gli accessori che risultano non strutturalmente integrati al serramento vengono tassati con un’IVA al 10%.
Ecco un esempio:
1 Serramento (bene significativo ex DM 29/12/1999) | € 1.300,00 |
1 Persiana esterna – non strutturalmente integrati al serramento | € 350,00 |
Elementi di finitura estetica – non strutturalmente integrati al serramento | € 50,00 |
Posa e servizi | € 800,00 |
Totale imponibile | € 2.500,00 |
IVA al 10% su parti staccate – posa e servizi pari a € 1.200,00 |
€ 120,00 |
IVA al 10 % su parte corrispondente del bene significativo pari a 1.200 | € 120,00 |
IVA al 22% su parte residua del serramento pari a € 100,00 | € 22,00 |
Totale fattura | € 2.762,00 |
Caso 3. IVA sugli accessori e sulle parti staccate
In questo caso la fattura è molto più semplice: le parti staccate e tutti gli accessori che risultano non strutturalmente integrati al serramento vengono tassati con IVA al 10%.
Si avrà pertanto la seguente situazione:
Grata | € 100,00 |
Scuri | € 400,00 |
Zanzariera | € 150,00 |
Posa e servizi | € 200,00 |
Totale imponibile | € 850,00 |
Iva al 10% | € 85,00 |
Totale fattura | € 935,00 |
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